La sentenza del Consiglio di Stato certifica i suoi 252 voti contro i 251 di Marcella De Angelis che gli cede il posto
Matteo Bove può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo membro del Consiglio comunale di Nocera Superiore.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso che aveva presentato e gli ha riconosciuto 252 voti validi contro i 251 della consigliera Marcella De Angelis, che sin dalla seduta odierna gli cederà il posto in assise.
Il tutto accade esattamente un giorno dopo che la De Angelis, insieme al dimissionario presidente Teo Galante Oliva aveva ufficializzato l’addio al gruppo consiliare “Ci Siamo” e il passaggio al gruppo misto.
LA SENTENZA INTEGRALE DEL CONSIGLIO DI STATO
”Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso proposto da Matteo Bove contro il Comune di Nocera Superiore e il Ministero dell’Interno – Ufficio elettorale centrale e nei confronti della controinteressata Marcella De Angelis per l’annullamento:
a – del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, con il quale, a seguito delle elezioni tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024 (primo turno) ed in data 23 e 24 giugno 2024 (turno di ballottaggio) in data 10.07.2024 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Nocera Superiore il Sig. Gennaro D’Acunzi;
– in data 22.07.2024, sono stati proclamati eletti n. 16 Consiglieri Comunali del Comune di Nocera Superiore, nella parte in cui, per la lista n. 7, è stato proclamato consigliere comunale la Sig.ra Marcella De Angelis in luogo del ricorrente;
b – dei verbali di sezione relativi alle sezioni elettorali nn. 10, 13 e 19, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti voti di preferenza alla controinteressata ed illegittimamente annullati voti di preferenza al ricorrente;
c – del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, per la parte relativa alla certificazione della votazione e dello scrutinio, nella parte in cui è stata determinata la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale ovvero nella parte in cui, per la lista n. 7 sono stati attribuiti al ricorrente n. 250 preferenze (cifra individuale 1760) ed alla controinteressata Marcella De Angelis n. 259 preferenze (cifra individuale 1769);
d – ove e per quanto occorra, dei verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale, con i quali sono state respinte le istanze depositate dal ricorrente dirette al controllo sulla corretta attribuzione dei voti di preferenza;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l’annullamento parziale degli atti ed operazioni elettorali ovvero per la correzione del risultato elettorale, previa riassegnazione delle preferenze (illegittimamente annullate al ricorrente ed illegittimamente assegnate alla controinteressata) ovvero con la proclamazione del ricorrente alla carica di Consigliere Comunale in luogo della Sig.ra Marcella De Angelis, con i provvedimenti conseguenti e, comunque, per ogni altra conseguente statuizione di legge.
1.1.Il T.a.r. – dopo aver disposto una verificazione – ha, in sintesi, deciso come segue:
1) relativamente ai voti di preferenza che si assumevano illegittimamente annullati nei confronti del ricorrente,
– quanto alla Sezione 10, nella quale le schede controverse riguardavano tre voti di preferenza, il tribunale ne ha riconosciuto valido uno;
– quanto alla Sezione 19, nella quale le schede controverse riguardavano cinque voti di preferenza, il tribunale ne ha riconosciuto valido uno;
2) relativamente ai voti di preferenza che si assumevano illegittimamente attribuiti alla De Angelis nella Sezione 13, dove le schede controverse erano nove, il tribunale ne ha invalidate sei mentre ha ritenuto validi tre voti, portando a 44 il numero dei voti di preferenza, in luogo dei 50 attribuiti all’esito delle operazioni elettorali.
1.2. Constatato perciò che, all’esito dell’eventuale correzione del risultato elettorale, il divario tra i due candidati sarebbe rimasto, sia pure per un voto (253 voti alla candidata Marcella De Angelis e 252 voti al candidato Matteo Bove), il ricorso è stato respinto.
1.3. Le spese processuali sono state compensate.
2. Il signor Matteo Bove ha proposto appello con due motivi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione di mera forma.
Il Comune di Nocera Superiore e la controinteressata non si sono costituiti.
2.1. Con ordinanza collegiale del 15 maggio 2025 n. 4168 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello nei confronti della controinteressata signora Marcella De Angelis, già raggiunta dalla notificazione presso la propria abitazione, anche “presso il domicilio digitale risultante dalla procura dalla medesima rilasciata in primo grado”.
Parte appellante ha correttamente adempiuto, depositando in giudizio in data 15 maggio 2025 la prova delle notificazioni effettuate telematicamente a tale ultimo domicilio.
2.2. All’udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata discussa e riservata per la decisione, previo deposito di memoria da parte appellante.
3. I motivi vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo (Error in procedendo – violazione di legge (D.P.R. n. 570/1960 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta – violazione del principio del favor voti) è censurata la conclusione del T.a.r. secondo cui “l’eventuale correzione del risultato elettorale restituirebbe alla candidata Marcella De Angelis 253 voti di preferenza e al candidato Matteo Bove 252 voti di preferenza, insufficienti a colmare la differenza risultante dallo scrutinio.
Il ricorso, quindi, deve essere respinto, per l’infondatezza delle censure dedotte al fine di dimostrare che almeno 9 voti di preferenza avrebbero dovuto essere legittimamente sottratti alla controinteressata oppure assegnati al ricorrente per consentire al ricorrente stesso di essere classificato al secondo posto, per numero di preferenze, nell’ambito della lista dei candidati al consiglio comunale “ci siamo” e conseguire l’elezione all’organo rappresentativo.”.
3.1.1. L’appellante sottolinea che, all’esito del primo grado di giudizio, risulta che allo stesso signor Matteo Bove spettano 252 voti di preferenza ed alla signora Marcella De Angelis ne spettano 253.
Fermo restando ogni altro accertamento compiuto dal primo giudice, l’appellante contesta l’attribuzione di due voti alla signora De Angelis, sostenendo che, in luogo di 253 preferenze, la stessa ne avrebbe conseguite 251 ed osservando che, anche se ne avesse conseguite 252, come il ricorrente, avrebbe dovuto essere eletto quest’ultimo in quanto la precedeva in lista, ai sensi dell’art. 71, comma 9, del d.lgs. n. 267 del 2000.
3.2. Col secondo (Error in procedendo – violazione di legge (D.P.R. n. 570/1960 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta – violazione del principio del favor voti) è censurata la decisione del T.a.r. concernente la Sezione 13, che ha concluso per la conferma di validità di tre voti di preferenza per la candidata Marcella De Angelis.
3.2.1. L’appellante contesta due di tali tre voti di preferenza, specificamente quelli risultanti dalle schede identificate dal verificatore come settima e ottava.
In proposito la sentenza motiva come segue: “Sono presenti, inoltre, una settima e un’ottava scheda in cui non risulta barrato il simbolo di alcuna lista, ma, nel riquadro della lista “oltre” sono scritti i nomi, a titolo di preferenza, dei candidati Oliva e De Angelis. Legittimamente, in sede di scrutinio, questi voti di preferenza sono stati attribuiti alla candidata Marcella De Angelis, in applicazione della norma recata dall’articolo 57 del d.p.r. numero 570 del 1960 per cui, se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. In questo caso sia il candidato Oliva, sia la candidata Marcella De Angelis appartengono alla stessa lista “ci siamo” per cui si deve ritenere che gli elettori abbiano inteso attribuire il voto di preferenza a questi due candidati piuttosto che alla candidata Pasqualina De Angelis compresa in una lista diversa da quella di appartenenza dei suddetti.”.
3.2.2. L’appellante deduce che il T.a.r., da un lato, avrebbe ignorato la previsione dell’art. 57, comma 4 del d.P.R. n. 570 del 1960 e, dall’altro, avrebbe erroneamente applicato il principio di cui al successivo comma 5.
Premesso infatti che i due candidati votati (con l’indicazione del solo cognome) appartengono alla lista “ci siamo” diversa dalla lista “oltre” a fianco del cui simbolo risultano apposte le due preferenze (senza alcun voto di lista), l’appellante, combinando le disposizioni dei due commi dell’art. 57 citato, ne sostiene la seguente lettura:
– se la preferenza è correttamente espressa nella lista di appartenenza, il voto è valido anche se privo del segno di croce;
– se la preferenza è espressa in altra lista, il voto è nullo, a prescindere dalla eventuale ulteriore preferenza.
Viene richiamata la giurisprudenza che segue detta linea interpretativa, annullando il voto in tale ultima eventualità perché non consente di risalire ad “una univoca ed effettiva volontà dell’elettore” (T.a.r. Molise – Campobasso – Sez. I, 7 marzo 2024, n. 64). 3.2.3. L’appellante aggiunge che nel caso di specie detta incertezza è ancora più rilevante perché vi è un’altra candidata col cognome “De Angelis”, inserita in una terza lista (lista “Adesso”), sicché – contenendo i voti in contestazione soltanto la scritta del cognome – non è possibile stabilire per quale delle due candidate – omonime – il voto sia stato espresso.
4. I motivi sono fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
4.1. La fattispecie ricade per intero nella previsione del seguente comma dell’art. 57 del d. P.R. 16 maggio 1960 n. 570:
“Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.”.
La lettura corretta della disposizione comporta, nel caso di specie (in cui il voto risulta espresso come sopra descritto), le seguenti conseguenze:
– dal momento che nelle schede settima e ottava la lista “oltre” non è stata contrassegnata, se le preferenze fossero state espresse correttamente nei confronti di candidati appartenenti alla lista ovvero certamente appartenenti alla stessa lista, il voto sarebbe valido sia per la lista che per i candidati preferiti;
– poiché invece si tratta di candidati che non appartengono a detta lista, l’apposizione congiunta dei loro nomi potrebbe consentire l’attribuzione del voto alla lista di appartenenza ed a loro medesimi solo se fosse certo che appartengano entrambi alla medesima lista.
Invero, la disposizione in commento, evidente espressione del principio del favor voti, ma in deroga alla regola che prescrive il contrassegno di lista, in tanto può trovare applicazione in quanto vi sia certezza sulla volontà dell’elettore di votare i candidati effettivamente preferiti e, di conseguenza, la lista a cui gli stessi appartengono. Il legislatore trae tale certezza, in via eccezionale, dal fatto che quando più preferenze siano espresse senza indicazione della lista, esse si riferiscono a candidati appartenenti alla medesima lista.
4.2. Nel caso di specie manca proprio tale certezza, in quanto è incerta l’appartenenza alla “medesima lista” dei due candidati, indicati a fianco di una lista diversa da quella di loro appartenenza. Il candidato Oliva e la candidata Marcella De Angelis appartengono effettivamente entrambi alla “medesima lista” (denominata “ci siamo”), ma ha partecipato alle stesse elezioni altra candidata col cognome De Angelis, appartenente ad una lista diversa da quella del candidato Oliva, trattandosi di Pasqualina De Angelis appartenente alla lista “Adesso”.
Di qui l’evidente possibilità di confusione sulla volontà effettiva dell’elettore, che comporta l’inapplicabilità dell’art. 57, comma 5, del d.P.R. n. 570 del 1960.
Trattandosi, come detto, di norma eccezionale, essa è di stretta interpretazione, sicché richiede che sia accertato il suo presupposto applicativo (appartenenza dei preferiti alla medesima lista), rimasto invece incerto.
4.3. Pertanto i due voti di preferenza la cui attribuzione alla candidata Marcella De Angelis è stata confermata dal T.a.r. vanno reputati nulli. La sentenza appellata va quindi riformata relativamente alle statuizioni concernenti le schede settima e ottava della verificazione.
4.3.1. Le restanti statuizioni della sentenza non sono state impugnate. Sulle stesse si è perciò formato il giudicato interno.
4.3.2. Di conseguenza, fermo restando l’accoglimento delle censure di cui al ricorso in primo grado quanto all’attribuzione al candidato Matteo Bove di due voti invece non assegnatigli all’esito delle operazioni elettorali, nonché quanto all’illegittima attribuzione alla candidata Marcella De Angelis di sei voti di preferenza, sommando a questi ultimi i due reputati illegittimamente attribuiti con la presente decisione, il divario di nove voti di preferenza tra i due candidati, a vantaggio della candidata De Angelis, viene annullato e sostituito da un divario di un voto di preferenza a vantaggio del candidato Bove.
5. L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso proposto da Matteo Bove e vanno annullati in parte qua gli atti impugnati.
Ai sensi degli artt. 130, comma 9, e 131, comma 3, c.p.a. il risultato delle elezioni va corretto restituendo al candidato Matteo Bove 252 voti di preferenza e confermando l’assegnazione alla candidata Marcella De Angelis di 251 voti di preferenza; pertanto, alla candidata Marcella De Angelis, illegittimamente proclamata eletta consigliere comunale, va sostituito e proclamato eletto consigliere comunale il ricorrente Matteo Bove”.